Ostruire l’ingresso al condomino è violenza privata
Pubblicato il 31 Marzo 2020Per la Cassazione è reato di violenza privata ostruire l’ingresso al condomino con un veicolo. La norma, la ratio e la fattispecie
Avv. Francesca Servadei – La V Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 19 dicembre 2019 n. 51236 (sotto allegata), ha statuito che colui che impedisce alle altre automobili di entrare nel cortile comune, soggiace al reato di violenza privata di cui all’articolo 610 del codice penale.
Impedire accesso al condomino
Nella vicenda, un uomo si rifiutava di spostare il proprio veicolo parcheggiato proprio all’ingresso di un cortile, ingresso in uso anche ad altro condomino, impedendo a quest’ultimo di entrare nel garage per portare via degli attrezzi in quel luogo depositati.
La difesa eccepiva l’insussistenza dell’articolo 610 del codice penale, in quanto il rifiuto di spostare il veicolo non era paragonabile alla violenza ovvero alla minaccia; per gli Ermellini di Piazza Cavour, invece, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali (cfr. tra tutte Cass. Pen. n. 29261/2017 e n. 48369/2017), la violenza si configurava in qualunque mezzo capace di privare in modo coattivo la persona offesa della libertà di autodeterminarsi e di agire.
L’articolo 610 del codice penale
La norma trova piena applicazione prevedendo che chiunque, mediante violenza ovvero minaccia, obbliga taluno a fare, collocare od omettere qualche cosa prevedendo una pena della reclusione fino a quattro anni aumentata nel caso in cui ricorrano le aggravanti le quali si traducono in violenza o minaccia commesse con armi, persone travisate, da più persone, mediante scritto anonimo ovvero avvalendosi di forza intimidatrice, la quale derivi da associazioni segrete o solo supposte, quindi vedendo anche l’applicazione dell’articolo 339 del codice penale.
La ratio della norma
L’articolo 610 del codice penale ha lo scopo di tutelare l’interesse dello Stato affinchè garantisca a ciascun soggetto la libertà morale, ovvero la facoltà di autodeterminarsi e quindi di sentirsi libero in ogni circostanza nei limiti, ovviamente, dell’ordinamento giuridico, pertanto la ratio dell’articolo in esame è la libertà psichica della persona, la quale non deve essere compromessa da ogni comportamento violento ovvero intimidatorio atto a determinare una costrizione, diretta ovvero indiretta, sulla libertà di azione della persona.
Il reato di violenza privata
di Marina Crisafi – In cosa consiste il reato di violenza privata, il bene tutelato e l’elemento soggettivo del reato. Guida legale al delitto previsto e punito dall’art. 610 c.p. con giurisprudenza.
In cosa consiste il reato di violenza privata
Il delitto di violenza privata si configura secondo l’art. 610 c.p. quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.
La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni, aumentata se concorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p., se la violenza o la minaccia sono commesse con armi, da persone travisate, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.
Il bene giuridico tutelato
La fattispecie incriminatrice tutela in generale l’interesse dello Stato a garantire ad ogni individuo la libertà morale, ossia la facoltà di autodeterminarsi spontaneamente, secondo autonomi processi motivazionali. Se da un lato, infatti, l’ordinamento giuridico impone a ciascuno limitazioni e condizionamenti motivati dalle superiori esigenze della vita comunitaria, dall’altro deve garantire in positivo a ciascuno di “essere libero” e di sentirsi libero.
Il bene giuridico protetto è dunque la “libertà psichica” della persona da qualsiasi comportamento violento e intimidatorio in grado di esercitare una coartazione, sia diretta che indiretta, sulla sua libertà di volere o di agire, in modo da costringerla a una certa azione, omissione o tolleranza.
La fattispecie tenderebbe, in altre parole, a garantire la vittima da ogni aggressione alla libertà psichica o di autodeterminazione, ma non già a quella fisica o di movimento, poiché in tal caso si verterebbe nella diversa ipotesi delittuosa del sequestro di persona (Cass. n. 9731/2009; Cass. n. 7455/1985).
Soggetti attivi e passivi del reato
Soggetto attivo del delitto di violenza privata può essere qualunque individuo.
Si tratta, infatti, di un reato comune che non richiede, ai fini della sua commissione, che l’agente abbia una particolare qualifica, rivesta uno specifico status o possegga un requisito necessario.
Quanto al soggetto passivo, è pacificamente accettato che lo stesso possa essere solo una persona fisica, escludendo quindi dalla categoria le persone giuridiche, per l’evidente mancanza di una volontà suscettibile di essere coartata per effetto di condotte violente o minacciose.
Peraltro, la condotta illecita può essere rivolta, secondo la giurisprudenza, non solo nei confronti di una persona determinata, ma anche nei riguardi di persone sconosciute (o di una pluralità), contro le quali venga diretta indiscriminatamente l’azione violenta o minatoria (ad es. nel caso di lancio di sassi da un cavalcavia sulla sottostante autostrada) (Cass. n. 1628/1995).
È tutt’oggi controverso, invece, se il delitto sia configurabile anche nei confronti di individui privi della capacità di intendere e di volere (ad es. per stato di ubriachezza, uso di sostanze stupefacenti, infermità di mente, ecc.) giacchè non in grado di percepire eventuali offese alla libertà morale.
Elemento oggettivo del reato
La violenza privata è pacificamente considerata un reato “sussidiario”, nel senso che “esso è ravvisabile ogni qualvolta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica” (Cass. n. 4996/1998; Cass. n. 2664/1986), nonché un reato “complesso”, vale a dire che il suo elemento costitutivo deve essere “una condotta che isolatamente considerata costituirebbe l’elemento materiale di un altro reato” (Cass. n. 43219/2008).
Si tratta inoltre di un delitto istantaneo che “si consuma quando l’altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l’azione abbia un effetto continuativo” (Cass. n. 4996/1988).
Il soggetto agente può utilizzare, alternativamente o in modo congiunto, ex art. 610 c.p., gli elementi materiali della violenza e della minaccia per raggiungere il suo scopo di coartare la vittima.
i conseguenza, quando nello stesso contesto, siano poste in essere condotte violente o minacciose, entrambe finalizzate ad imporre alla vittima un “tacere” o un “pati”, il reato è da considerarsi integrato se l’agente raggiunge il suo scopo, altrimenti è configurabile il tentativo (cfr. Cass. n. 15715/2012; Cass. n. 3609/2011; Cass. n. 7214/2006).
Le condotte di violenza e minaccia
La condotta delittuosa è a forma vincolata e consiste nelle violenze o nelle minacce che hanno l’effetto di costringere altri a fare, tollerare o omettere una determinata cosa.
L’elemento della violenza viene identificato “in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione”, potendo anche consistere “in una violenza ‘impropria’ che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione” (Cass. n. 11907/2010).
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata è necessaria, peraltro, l’estrinsecazione di una qualsiasi “energia fisica esercitata su una cosa” (Cass. n. 21559/2010), immediatamente produttiva di situazioni idonee ad incidere sulla libertà psichica della vittima.
Ne consegue che “esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente” (Cass. n. 2012/2009).
Quanto alla minaccia, invece, la stessa consiste in un qualsiasi comportamento o atteggiamento, ancorchè non esplicito, “idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa” (Cass. n. 3609/2011; Trib. Palermo n. 3022/2007).
Elemento soggettivo del reato
L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, tramite violenza o minaccia, a fare, tollerare o omettere qualcosa.
Ai fini della configurazione del reato, pertanto, non è necessario il concorso di un fine particolare, né che la condotta del reo sia volta al conseguimento di un fine illecito (Cass. n. 4526/2010), essendo “irrilevante che l’agente sia mosso da eventuale fine di scherzo” (Cass. n. 2539/1985).
Procedibilità e fac-simile di querela
In relazione agli aspetti procedurali, il reato di violenza privata è procedibile d’ufficio e la competenza spetta al tribunale in composizione monocratica.
È previsto l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.), nonché l’applicabilità delle misure cautelari personali (artt. 280 e 287 c.p.p.), mentre non è consentito il fermo di indiziato di delitto.