Assemblee Condominiali: Ripartiamo in sicurezza!

Pubblicato il 3 Settembre 2020

La ripartenza delle assemblee condominiali

Le misure precauzionali da adottare per lo svolgimento delle riunioni in sicurezza

 

Con l’art. 1, comma 10, del DL n. 33/2020 è venuto meno il divieto di riunione, a condizione che sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra i partecipanti e con l’adozione di una serie di misure precauzionali atte a evitare per quanto possibile nuovi contagi. Ma cosa occorre fare concretamente per ricominciare a svolgere in sicurezza le assemblee condominiali?

La scelta di un luogo idoneo.

Occorre infatti individuare uno spazio di ampiezza tale da consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra i partecipanti imposta per legge. Le misure, ovviamente, varieranno in base al numero dei Condòmini ed il calcolo dei metri quadrati necessari dovrà essere effettuato sulla base del numero degli aventi diritto a partecipare all’assemblea del Condominio oggetto della convocazione, non tenendo conto delle solite presenze, ma essere preparati anche ad una partecipazione totalitaria.

La sede ove svolgere l’Assemblea condominiale, deve poter garantire accesso a tutti i partecipanti al Condomino, garantendo la distanza di 1,00 metro tra Condòmini lateralmente, frontalmente ed alle spalle si deve considerare un corridoio di movimentazione di almeno 50 cm. arrivando ad avere una distanza tra le file di sedie di 2,50 ml. Oltre ad una distanza di 1,00 mt da coloro che sono già seduti. Si deve considerare un corridoio di ingresso di almeno 2 mt di larghezza per poter garantire il distanziamento sociale tra chi sta entrando e che è già all’interno della sala e seduto. Oltre a quanto poc’anzi espresso, si dovrà rispettare la distanza di 2,00 mt tra la prima fila di sedie e la postazione dell’Amministratore/Presidente/Segretario, che a loro volta dovranno rispettare il distanziamento di 1,00 mt.

Considerando uno Stabile medio di 30 Condòmini, alla luce di tutto quanto sopra esposto si dovrà garantire una superficie media a Condòmino di mq. 6,00 circa nella scelta del locale ove affrontare l’Assemblea Condominale,

Questa circostanza solleva evidentemente una serie di problemi in capo all’Amministratore (soggetto chiamato a convocare l’Assemblea), ma potrebbe trattarsi anche dei Condòmini, secondo il meccanismo di cui all’Art. 66 Disp. att. c.c. ed è intorno a questi aspetti che ruota la responsabilità dell’Amministratore per la scelta del luogo di svolgimento dell’Assemblea, per questo gli può essere mosso rimprovero – in sede civile, penale ed amministrativa – ove non abbia provveduto con diligenza, causando una adunata non conforme ai dettami di legge.

Soprattutto nei Condòmini di maggiori dimensioni, sarà utile che l’Amministratore “lavori” per ridurre il più possibile la presenza dei Condòmini alla riunione, spiegando loro le evidenti motivazioni che consigliano prudenza nel contingentare la partecipazione diretta.

Lo strumento atto a raggiungere lo scopo, è sicuramente quello della delega , ovviamente rispettando i limiti di legge per il cumulo delle stesse sul medesimo soggetto (max 20% del totale dei Condòmini senza superare i 200 mm., se il Condominio ha più di 20 Condòmini, come disposto dall’Art. 67 disp. att. c.c.

Si pone allora una prima domanda: luogo aperto o chiuso? Il DL n. 33/2020 non prevede nulla al riguardo. Quindi deve ritenersi che vadano bene entrambe le soluzioni, purché vengano in ogni caso rispettate le precauzioni volta per volta necessarie.

Un luogo chiuso dovrà avere dimensioni utili a ospitare in sicurezza tutti i Condòmini eventualmente partecipanti e dovrà essere costantemente e naturalmente aerato durante lo svolgimento della riunione (quindi non vanno bene locali sotterranei, così come è opportuno evitare di utilizzare l’aria condizionata, evitando in ogni caso il ricircolo dell’aria), e dovrà essere sanificato prima e dopo la seduta.

Ove si scelga un luogo all’aperto, occorrerà invece fare attenzione a individuare misure che consentano di evitare una indebita diffusione di dati personali a soggetti non autorizzati e preservare la privacy condominiale (si pensi ad esempio a cortile sul quale si affaccino più edifici condominiali).

La redazione di linee guida per lo svolgimento dell’assemblea.

Una volta individuato il luogo di svolgimento dell’Assemblea, si deve provvedere a una sorta di check-list delle misure di sicurezza da adottare, anche sulla base delle condizioni specifiche dell’area prescelta, che aiuterà l’Amministratore a fare mente locale delle attività da compiere e si potrà poi trasformare nelle linee guida per la partecipazione all’assemblea che dovrà essere inviata ai Condòmini unitamente all’avviso di convocazione e affiggere nella bacheca condominiale e nelle aree comuni, nonché nel luogo in cui si terrà la riunione.

Sarà importante evidenziare nelle linee guida come i Condòmini siano obbligati a non prendere parte alla riunione ove siano soggetti alla quarantena o in presenza di febbre (oltre i 37,5 gradi) o altri sintomi influenzali (art. 1 del dpcm 17 maggio 2020), potendo ovviamente delegare un altro condomino (o un terzo) a rappresentarlo.

Si ricorda inoltre come in base all’art. 1 del dl n. 33/2020 sia fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione.

È opportuno “suggerire” di ricorrere alla delega a quei Condòmini più anziani o a quelli affetti da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, in modo da non correre alcun rischio.

Prima dell’Assemblea occorre procedere alla pulizia e alla igienizzazione degli spazi deputati allo svolgimento della riunione. A questo proposito occorre anche porsi il problema della necessità o meno della sanificazione dell’area. Vi è infatti differenza tra pulizia/igienizzazione e sanificazione.

La seconda sanificazione prevede l’utilizzo di speciali prodotti e può essere operata soltanto da imprese specializzate, che a operazione compiuta rilasceranno idonea documentazione.

In alcuni casi la sanificazione potrebbe poi essere imposta da ordinanze locali, quindi è sempre meglio controllare la situazione del Comune in cui si trova il luogo scelto per lo svolgimento dell’assemblea.

L’attività di sanificazione è qualificabile come spesa urgente e rientra nelle competenze dell’Amministratore, ma è comunque opportuno informarne l’Assemblea e ottenere l’eventuale ratifica della spesa.

Una buona soluzione potrebbe anche essere quella di individuare per lo svolgimento dell’Assemblea un luogo che il proprietario si impegni a mettere a disposizione come già igienizzato e sanificato, esibendo all’Amministratore la relativa documentazione, in modo da ridurre gli oneri e le responsabilità in capo a quest’ultimo.

Il rilevamento dello stato di salute dei condomini.

Ogni Condòmini è responsabile del proprio comportamento, che l’attuale normativa emergenziale, impone di rimanere a casa (e quindi di non partecipare alle Assemblee) a chi si trovi in quarantena o abbia una temperatura superiore a 37,5 gradi.

L’Amministratore non è tenuto a effettuare controlli sullo stato di salute dei Condòmini, ci si potrebbe comunque chiedere se il medesimo possa pretendere di misurare la temperatura dei soggetti che si presentano per l’Assemblea: i dati sanitari rientrano in quella categoria speciale di dati personali che si definivano dati sensibili nel Codice Privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ante riforma e che oggi rientrano nell’Art. 9 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed il trattamento di questi dati è vietato, salvo che ricorrano determinate circostanze previste dalla medesima disposizione.

Per quello che interessa l’Amministratore e i Condomini, il rilevamento delle temperature corporee è possibile solo previa informativa e con il consenso esplicito dell’interessato per specifiche e ben definite modalità di trattamento.

Con la ripresa delle attività produttive, il più recente dpcm del 17 maggio 2020 ha espressamente abilitato alcuni operatori economici a rilevare la temperatura dei propri clienti per valutare se sia possibile farli entrare nei propri esercizi commerciali.

Per gli uffici privati aperti al pubblico, come ad esempio gli studi professionali, è prevista la possibilità di misurare la temperatura degli utenti (allegato 17) e si ritenere possibile che anche l’Amministratore possa procedere a detto rilevamento, nel caso in cui l’assemblea si svolga nel proprio ufficio.

Il verificarsi di questa circostanza, con il rispetto delle misure minime di distanziamento sociale da rispettare nel luogo di svolgimento della riunione, pare poco probabile.

Nel caso in cui il Condòmino negasse il proprio consenso a tale rilevazione, l’Amministratore non potrebbe comunque negargli la possibilità di partecipare all’Assemblea.

Lo svolgimento dell’assemblea.

Con l’accesso all’Assemblea occorrerà fare in modo di evitare assembramenti nel luogo deputato allo svolgimento dell’Assemblea, ed è indispensabile ricordarlo ai Condòmini nelle linee guida ed organizzare un servizio di accoglienza per gestire l’entrata dei partecipanti.

Le stesse cautele valgono anche per la fase dell’uscita dei condomini al termine della riunione.

Sarebbe ideale che il luogo prescelto abbia più varchi da utilizzare come entrata e uscita, in modo da evitare ulteriormente il rischio di assembramento.

All’ingresso dovrebbe poi essere posizionato un dispenser di liquido igienizzante per le mani.

Durante lo svolgimento dell’assemblea occorrerà limitare il più possibile la circolazione di documentazione cartacea tra i partecipanti. Questi ultimi dovranno OBBLIGATORIAMENTE indossare mascherina e guanti protettivi (utile anche prevederne la fornitura in sede assembleare) e, come detto, dovrà essere garantito un costante ricambio dell’aria in caso svolgimento della riunione in un luogo chiuso.



Tag :